Responsabilità da prodotti difettosi: cosa cambia da dicembre 2026

La Direttiva UE 2024/2853 aggiorna la disciplina della responsabilità da prodotto, includendo espressamente software e componenti digitali, ampliando i soggetti potenzialmente responsabili e introducendo nuovi strumenti di prova.

 

La nuova disciplina europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi adegua il quadro normativo all’evoluzione tecnologica e alla complessità delle catene di fornitura. Il recepimento italiano interviene sul Codice del consumo, con nuove disposizioni destinate ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio secondo la decorrenza prevista per dicembre 2026. Per i prodotti precedenti resta applicabile il regime previgente.

Il principio rimane quello della responsabilità oggettiva: il danneggiato non deve dimostrare la colpa dell’operatore economico, ma il danno, il difetto del prodotto e il collegamento causale tra questi elementi, ferme le presunzioni introdotte dalla nuova disciplina.

Software, componenti digitali e prodotti interconnessi

La nuova definizione di prodotto comprende espressamente software, file per la fabbricazione digitale, elettricità e materie prime. Rispetto alla disciplina precedente, che non menzionava esplicitamente il software, viene quindi chiarito che anche un programma autonomo, non incorporato in un bene materiale, può essere soggetto al regime di responsabilità da prodotto difettoso. L’esclusione per il software libero e open source riguarda esclusivamente quello sviluppato o fornito al di fuori di un’attività commerciale.

Assumono rilievo anche i servizi digitali integrati o interconnessi la cui assenza impedirebbe al prodotto di svolgere una o più funzioni. Non viene quindi prevista un’equiparazione generalizzata di qualsiasi servizio digitale a un prodotto.

La valutazione della difettosità considera inoltre le interazioni con altri prodotti, i requisiti di cybersicurezza pertinenti alla sicurezza e la capacità del prodotto di apprendere o acquisire nuove funzionalità dopo la commercializzazione.

Inoltre, per i prodotti che restano sotto il controllo del fabbricante, possono rilevare anche difetti sopravvenuti riconducibili a software, aggiornamenti, servizi correlati o alla mancata fornitura degli aggiornamenti necessari a mantenere la sicurezza.

Gli operatori potenzialmente responsabili

La responsabilità riguarda anzitutto il fabbricante del prodotto e il fabbricante del componente difettoso, quando quest’ultimo abbia reso difettoso il prodotto finale alle condizioni previste dalla disciplina.

Quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea, il quadro coinvolge l’importatore, il rappresentante autorizzato e, in loro assenza, il fornitore di servizi di logistica. Per distributori e piattaforme online operano specifici presupposti di responsabilità: la loro posizione non è automaticamente assimilata a quella del produttore.

È inoltre considerato fabbricante chi modifica sostanzialmente un prodotto al di fuori del controllo del produttore originario e successivamente lo rimette sul mercato o in servizio. La disposizione assume particolare rilievo per le attività di trasformazione e aggiornamento dei prodotti, quando l’intervento possieda i requisiti di una modifica sostanziale.

Esibizione delle prove e presunzioni

La riforma introduce strumenti diretti a ridurre le difficoltà probatorie, soprattutto in presenza di prodotti tecnicamente complessi.

La difettosità può essere presunta, tra l’altro, quando:

  • il convenuto non esibisce gli elementi di prova richiesti dal giudice;
  • il prodotto non rispetta requisiti obbligatori di sicurezza destinati a prevenire il danno verificatosi;
  • il danno deriva da un malfunzionamento evidente durante un uso ragionevolmente prevedibile.

In presenza di eccessive difficoltà tecniche o scientifiche, possono essere presunti il difetto, il nesso causale o entrambi, purché ricorrano le condizioni previste.

Non si tratta di un’inversione automatica e generalizzata dell’onere della prova: le presunzioni ammettono prova contraria. L’esibizione giudiziale deve inoltre rispettare criteri di necessità e proporzionalità, con tutele per le informazioni riservate e i segreti commerciali.

Danni alla persona, ai beni e ai dati

Il nuovo quadro comprende espressamente i danni psicologici riconosciuti dal punto di vista medico e la distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali.

Restano esclusi da questo specifico regime il prodotto difettoso stesso e, alle condizioni previste, il prodotto finale danneggiato da un componente difettoso integrato dal fabbricante o sotto il suo controllo. Sono inoltre esclusi i beni utilizzati esclusivamente per finalità professionali.

Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante nei rapporti tra imprese. L’esclusione dal regime della direttiva non equivale a un’esclusione generale della responsabilità: il danno può essere risarcibile sulla base di altre disposizioni, in particolare in materia contrattuale o extracontrattuale.

Prescrizione ed esposizione di lungo periodo

Il termine di prescrizione è di tre anni dalla conoscenza, effettiva o ragionevolmente esigibile, del danno, del difetto e dell’identità dell’operatore responsabile.

Distinto è il termine finale di estinzione del diritto, ordinariamente pari a dieci anni dall’immissione sul mercato o dalla messa in servizio. Per i prodotti sostanzialmente modificati, il riferimento è alla successiva commercializzazione o messa in servizio.

Il termine può raggiungere 25 anni quando la latenza delle lesioni personali abbia impedito di avviare il procedimento entro il periodo ordinario.

Le implicazioni per le coperture assicurative

Sul piano assicurativo, occorre distinguere l’estensione della responsabilità prevista dalla legge dall’ambito della garanzia contrattuale: le nuove disposizioni non ampliano automaticamente le coperture delle polizze RC Prodotti.

Alla luce delle novità normative introdotte, si rende necessaria un’attenta analisi dei contratti, soprattutto per quanto riguarda:

  • Definizioni e attività assicurate: inclusione di software, componenti digitali, importazione e modifiche sostanziali dei prodotti.
  • Esclusioni informatiche: possibile incidenza delle clausole relative a software, dati ed eventi cyber sui danni causati dal prodotto.
  • Operatività temporale: coordinamento tra momento del danno, richiesta di risarcimento e condizioni di efficacia della garanzia.
  • Massimali e danni in serie: applicazione dei limiti quando uno stesso difetto interessa più prodotti e determina più richieste.
  • Rapporti di filiera: responsabilità dei diversi operatori, obblighi contrattuali e disciplina delle rivalse.

Oltre a questi temi, garanzie come ritiro prodotti, sostituzione del componente difettoso, smontaggio e rimontaggio, danni al prodotto finito e perdite da interruzione dell’attività richiedono verifiche autonome da non sottovalutare.

La riforma rende quindi necessario un coordinamento tra gestione tecnica del prodotto, documentazione della filiera e struttura delle coperture assicurative, tenendo distinti il regime legale di responsabilità e il rischio effettivamente trasferito all’assicuratore.

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