Arbitro assicurativo

Arbitro Assicurativo (AAS)

Progeass pone da sempre grande attenzione alla tutela dei propri Clienti e alla gestione trasparente dei rapporti con le Compagnie. In questo contesto, segnaliamo l’introduzione dell’Arbitro Assicurativo (AAS), sistema di risoluzione alternativa delle controversie attivo dal 15 gennaio 2026, promosso dall’IVASS.

L’AAS rappresenta uno strumento efficace per risolvere eventuali contestazioni in ambito assicurativo in modo rapido, imparziale e con costi contenuti, evitando ove possibile il ricorso immediato al giudice ordinario.

A chi è rivolto

Possono accedere all’Arbitro Assicurativo:
  • i privati, quando agiscono al di fuori della propria attività professionale;
  • le imprese, i professionisti e gli enti, con esclusione delle controversie relative ai cosiddetti Grandi Rischi;
  • i danneggiati, nei casi in cui sia prevista per legge l’azione diretta verso la Compagnia (ad esempio in ambito RC Auto o RC sanitaria);
  • gli assicurati o beneficiari, anche se diversi dal contraente, quando vantano diritti derivanti dalla polizza.

Quali problematiche possono essere trattate?

L’Arbitro può essere coinvolto in relazione a contestazioni riguardanti:

  • l’interpretazione o l’applicazione delle condizioni di polizza; 
  • la gestione e liquidazione dei sinistri; 
  • i comportamenti di Compagnie e intermediari. 

Come funziona la procedura?

Per poter accedere all’AAS è necessario seguire un iter preciso:

1. Reclamo formale
Occorre innanzitutto presentare un reclamo scritto a Progeass S.r.l. oppure direttamente alla Compagnia interessata.

2. Attesa della risposta
Se non viene fornito riscontro entro 45 giorni, oppure la risposta non è ritenuta soddisfacente, è possibile ricorrere all’AAS.

3. Presentazione del ricorso
Il ricorso deve essere inoltrato entro 12 mesi dalla data del reclamo.

4. Invio tramite portale dedicato
La domanda si presenta esclusivamente online attraverso il portale ufficiale dell’Arbitro Assicurativo www.arbitroassicurativo.org , accessibile tramite SPID o CIE.

5. Costi
È previsto un contributo fisso di € 20, senza obbligo di assistenza legale.

Inoltre, l’avente diritto ha facoltà di:

  • presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l’impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
  • avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

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