Whistleblowing

Procedura di
Whistleblowing

Whistleblowing

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. Whistleblowing)

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023 - in vigore a far data dal 30 marzo 2023 - riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il Decreto ha fortemente innovato la disciplina in tema di whistleblowing: letteralmente “soffiata” dall’inglese, ma qui inteso come «diritto» alla segnalazione di fatti illeciti. Uno strumento di compliance il cui scopo è quello di permettere ai dipendenti delle organizzazioni pubbliche o private di segnalare illeciti commessi nell’ambito della realtà aziendale tramite la predisposizione di appositi canali interni (aziendali), unitamente a quelli esterni (ANAC). In particolare, la vigente normativa ha ampliato l’ambito oggettivo, vale a dire le materie oggetto delle segnalazioni, e riconosciuto maggiori garanzie a favore del whistleblower (il segnalante) in termini di tutela alla riservatezza e di protezione da eventuali ritorsioni.

La segnalazione deve riferirsi a comportamenti, sotto forma di azioni od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità dell’ente e che espongono a pericoli, rischi o che minacciano l’organizzazione nel suo complesso, gli altri dipendenti, i terzi ed i soci.

I motivi che inducono il Whistleblower ad inviare la segnalazione sono irrilevanti ed, in ogni caso, non ostativi all’applicazione delle tutele che andranno comunque garantite.

CANALI INTERNI PER LA SEGNALAZIONE

In virtù di quanto stabilito dal D.lgs 24/2023 è sancita l’utilizzabilità di canali di segnalazione autonomi ed indipendenti cui il whistleblower può ricorrere:

  • canale interno predisposto dal soggetto privato;
  • canale esterno predisposto da ANAC;
  • divulgazioni pubbliche;
  • denuncia all’autorità giudiziaria.

Di seguito si espongono le modalità di segnalazione tramite il CANALE INTERNO: esse sono volte a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione.

Al fine di presentare la segnalazione il whistleblower ha la facoltà di procedere tramite forma scritta oppure forma orale.

FORMA SCRITTA

la segnalazione andrà inviata tramite supporto cartaceo con i servizi di posta tradizionale (raccomandata a/r) al Gestore delle Segnalazioni Avv. Roberto Ariagno al seguente indirizzo: Via Principi d'Acaja 44 - 10138 - Torino, e secondo le seguenti modalità

  • in una prima busta, il segnalante dovrà indicare le proprie generalità unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (salvo in caso di segnalazione anonima), nonché fornire l’identificazione di coloro che potrebbero subire ritorsioni a causa della segnalazione - purché appartenenti al medesimo contesto lavorativo;
  • in una seconda busta, separata, illustrare in modo chiaro e completo le doglianze ovvero le informazioni che si vuole far pervenire all’azienda inerenti a condotte irregolari ed illeciti;
  • tali buste dovranno successivamente essere sigillate ed inserite in una terza busta che rechi all’esterno la dicitura ‘riservata all’attenzione dell’Avvocato Roberto Ariagno', oltre l'indirizzo in precedenza indicato
  • infine, la busta contenente le altre due deve essere trasmessa mediante il servizio di posta raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna

FORMA ORALE

Il segnalante potrà:

  • chiamare il numero telefonico 335395739 per dialogare direttamente con l’Avvocato Roberto Ariagno, in qualità di Gestore delle segnalazioni. In tal caso, previo consenso del segnalante, la telefonata potrà essere registrata;
  • chiedere un appuntamento all’Avvocato, in qualità di Gestore delle segnalazioni: l’incontro sarà fissato nel termine di 15 giorni dalla richiesta. Anche in tal caso l'incontro verrà documentato tramite registrazione col previo consenso del segnalante o mediante verbalizzazione scritta a cura del Gestore.

CANALE ESTERNO PER LA SEGNALAZIONE

Il segnalante può, peraltro, rivolgersi direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite il cd canale esterno.

Il segnalante può riferirsi al canale esterno alle seguenti condizioni:

  • qualora non si sia attivato un canale interno di segnalazione;
  • il segnalante, nonostante la presentazione della segnalazione tramite i canali interni, non ha ricevuto risposta/riscontri/feedback ovvero ha fondato motivo di ritenere che la propria doglianza non avrà seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che in conseguenza alla segnalazione interna possano derivare ritorsioni nei suoi confronti;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un serio ed imminente pericolo per il pubblico interesse.

Nei casi elencati la persona del segnalante può inviare la menzionata segnalazione attraverso la pagina del sito ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, tramite le linee telefoniche, i sistemi di messaggistica oppure anche tramite incontro diretto.

DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA

La divulgazione pubblica consiste in una modalità ulteriore di segnalazione che fornisce la possibilità al Whistleblower di rendere di pubblico dominio (tramite es. mezzo stampa o mezzi di diffusione comunque denominati) le informazioni inerenti alle violazioni.

La normativa impone tuttavia la sussistenza di specifiche, benché alternative, condizioni affinché si possa procedere alla divulgazione pubblica:

  • la persona segnalante ha preventivamente esperito una segnalazione interna rimasta priva di seguito entro i termini predefiniti ovvero ragionevoli (tre mesi), cui sia seguita una segnalazione esterna rimasta anch’essa senza riscontro (entro tre o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi);
  • il segnalante ha già usufruito direttamente del canale esterno ANAC, non avendo ricevuto risposta nei termini predetti;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che dalle violazioni possa derivare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

Nell’ipotesi di divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower

La denuncia all’Autorità giudiziaria consiste nella possibilità di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie al fine di sporgere una denuncia avente ad oggetto condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.Anche con riferimento alla denuncia, vengono osservate dagli uffici delle Autorità giudiziarie le forme di tutela richieste dal Decreto sia per il soggetto segnalante, sia per lo specifico contenuto della segnalazione.